Statuto della confraternita

 TITOLO I – NATURA E SCOPO

Art. 1

La Confraternita del SS. Rosario con sede in Castel di Sangro (AQ) è un Ente Ecclesiastico dipendente dall’Ordinario Diocesano di Sulmona – Valva, civilmente riconosciuto con Regio Decreto 17 dicem­bre 1934.

 Art. 2

La Confraternita costituisce una comunità ecclesiale  viva, nella quale i membri sono aiutati a realizzare la propria vocazione cristiana, curando particolarmente la formazione permanente dei soci. Si onora di provvedere particolarmente al culto della Madonna del SS. Rosario e alla divulgazione della pratica religiosa della recita del SS. Rosario.

Sostiene le manifestazioni del culto pubblico e della religiosità popo­lare, promuove le iniziative di carattere educativo e culturale, opera con spirito di servizio nel campo della assistenza, della beneficenza e della accoglienza.

Particolare attenzione e sostegno rivolge alle iniziative religiose e sociali poste in essere con il progetto organico parrocchiale nonchè alle iniziative che possono essere sviluppate d’intesa con le altre Confraternite operanti nel territorio di Castel di Sangro.

Art. 3

   La Confraternita mantiene le proprie tradizionali insegne che consistono nelle immagini della Madonna del SS. Rosario con Bambino sulle ginocchia, di S. Domenico e di S. Caterina. L’immagine della Madonna dei SS. Rosario con Bambino sulle ginocchia rappre­senta l’emblema della Confraternita. I Confratelli indossano un camice bianco stretto ai fianchi da un cor­done dello stesso colore, a cui è legata una corona del SS. Rosario, e una pettorina nera plissata, con sottile bordura e fiocco rosso, sulla quale è stampato, a sinistra, l’emblema della Confraternita. Le Consorelle indossano sul proprio abito una pettorina rossa plissata, con sottile bordura e fiocco nero, sulla quale è stampato, a sinistra. l’emblema della Confraternita. Gli Aspiranti e i Novizi, indossano l’abito come i Confratelli, ma con pettorina rossa priva di emblema e senza la corona del SS. Rosario. Il Priore indossa una pettorina che si distingue da quella dei Confratelli per la bordura più evidente; insieme ai membri del Consiglio Direttivo porta sulla divisa uno speciale medaglione col distintivo della Confraternita.

Art. 4

Eventuali attività della Confraternita non riconosciute dalla legge italiana a fine di “culto e religione” resteranno distinte da quelle istituzionali dell’Ente e dovranno sottostare, oltre che alle disposizioni canoniche, anche a quelle concordatarie e civili.

 Art. 5

La Confraternita aderisce alla Federazione Diocesana delle Confraternite canonicamente erette, condividendone le finalità e parte­cipando attivamente alla vita della Federazione.

Art. 6

Ogni variazione al presente statuto deve essere deliberata dall’Assemblea Generale e sottoposta dal Priore all’Ordinario Diocesano per la definitiva approvazione.

Art. 7

In caso di estinzione della Confraternita l’intero patrimonio sarà devoluto secondo le disposizioni dell’Ordinario Diocesano.

 

TITOLO II – AMMISSIONE, DIRITTI E DOVERI

 Art. 8

 Possono far parte della Confraternita, in condizione di assolu­ta parità di diritti e di doveri, i fedeli di ambo i sessi che presentino all’atto dell’ammissione i seguenti requisiti:

a) siano maggiorenni con età non superiore a sessantacinque anni e, se di età inferiore, non versare in fin di vita;

b) abbiano ricevuto il Sacramento della Cresima, siano cristiani pra­ticanti e abbiano dato prova di condotta morale, religiosa e civi­le irreprensibile, tanto in privato che in pubblico;

c) diano serio affidamento di frequenza alle funzioni religiose e alle riunioni, nonchè di attaccamento alla Confraternita;

d) non siano iscritti e non aderiscano ad associazioni, movimenti e partiti politici le cui idee siano incompatibili con il Cristianesimo o comunque contrari ai principi della religione cattolica;

e)  non siano irregolari nei confronti delle vigenti disposizioni della Chiesa;

I soci si impegnano a condurre esemplare vita cristiana, ad ado­perarsi disinteressatamente nelle attività proprie della Confraternita, a frequentare i Sacramenti, a recitare nei giorni festivi la Liturgia delle Ore, a partecipare alle prescritte riunioni formative ed organizzative, a contribuire con una quota annuale al finanziamento delle attività istitu­zionali della Confraternita.

Art. 9

Il principio del “volontariato” e “della gratuità del servizio” deve essere alla base di tutte le attività sociali della Confraternita ed informare lo spirito dei Confratelli e Consorelle.

I minori possono far parte della Confraternita come “aspiran­ti”, senza diritti e sotto la tutela del Maestro dei Novizi, fino al com­pimento della maggiore età.

                                                 Art. 10

I soci partecipano a tutto il bene materiale e spirituale che si compie nella Confraternita. Per giusta causa, a norma del diritto e del presente statuto, un socio può essere sospeso dalla Confraternita. Il mancato pagamento della quota annuale o la ingiustificata assenza dalle riunioni per un anno comportano automaticamente la sospensione del socio.

TITOLO III – DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 11

Gli Organi direttivi e organizzativi della Confraternita sono:

1)      l’Assemblea Generale dei Confratelli e delle

    Consorelle;

2) il Consiglio Direttivo;

3) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 12

Le cariche elettive hanno durata di quattro anni, con possibilità per gli eletti di essere ricandidati per un solo consecutivo quadriennio.

Art. 13

L’Assemblea Generale è il supremo organo deliberativo della Confraternita ed è composta da tutti gli appartenenti al sodalizio. Si riunisce ordinariamente una volta all’anno ed è convocata e presie­duta dal Priore.

Adotta le deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 14

ALL’ASSEMBLEA GENERALE SPETTA:

a)  designare il Priore;

b)  eleggere il Consiglio Direttivo;

c)  eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;

d)  approvare il bilancio annuale preventivo e  

    consuntivo;

e)  approvare le linee direttive del Sodalizio, lo

    Statuto e le eventuali modifiche da proporre

    all’Ordinario Diocesano;

f)  deliberare su eventuali atti straordinari proposti

    dal Consiglio Direttivo;

Art. 15

Il Consiglio Direttivo è composto da sei membri e presieduto di diritto dal Priore che procede in seno al Consiglio alla nomina del I ” Assistente, del 2° Assistente, del Tesoriere, del Maestro dei Novizi e (le] Segretario. Il Consiglio Direttivo adotta le deliberazioni a maggioranza risoltila dei componenti e dura in carica quattro anni, con possibilità per ‘li eletti di essere confermati per un solo consecutivo quadriennio..

Art. 16

AL CONSIGLIO DIRETTIVO SPETTA:

a) deliberare l’ammissione alla Confraternita degli aspiranti che ne fanno regolarmente domanda;

b) dirigere e vigilare l’andamento religioso, morale e organizza­tivo dei soci;

c) formulare le linee direttive del Sodalizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale:

d) provvedere all’Amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni della Confraternita;

e) fissare l’importo della quota annua che i Confratelli sono tenuti a coirispondere, tenuto conto delle attività e delle esi­genze della Confraternita;

f) compilare e presentare annualmente all’Ordinario Diocesano i bilanci;

g) deliberare su tutti gli affari della Confraternita che non siano di competenza dell’Assemblea Generale o dell’Ordinario Diocesano;

h) formulare regolamenti interni e proporli all’approvazione dell’Ordinario Diocesano.

Art. 17

Ogni deliberazione, sia dell’Assemblea Generale che del Consiglio Direttivo, diventa operante con la sottoscrizione del Cappellano se relativa ad atti di ordinaria amministrazione e con il nulla osta dell’Ordinario Diocesano se relativa ad atti di straordinaria amministrazione.

Le deliberazioni di ordinaria amministrazione non condivise dal Cappellano devono essere sottoposte al visto dell’ordinario Diocesano.

Art. 18

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, di cui due eletti dall’Assemblea Generale e uno designato dall’Ordinario Diocesano.

Assume la carica di Presidente del Collegio il più anziano di apparte­nenza alla Confraternita, e in caso di parità, il più anziano di età.

Il Collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti senza alcuna limitazione. Al Collegio dei Revisori dei Conti è demandato il compito della sor­veglianza contabile di tutti gli atti amministrativi della Confraternita; agisce indipendentemente da ogni altro organo ed ha il diritto e il dove­re di esaminare e sottoscrivere i bilanci, nonchè curare che questi siano presentati all’Ordinario Diocesano entro i termini previsti. Alla fine di ogni anno finanziario compila una dettagliata relazione, con eventuali osservazioni, che sarà presentata e illustrata all’Assemblea Generale.

Art. 19

Quando per qualsiasi ragione venisse a mancare uno dei componenti del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti, gli succede il primo dei non eletti e, a parità di voti, il più anziano di appartenenza alla Confraternita: in caso di ulteriore parità, il più anzia­no di età.

TITOLO IV LE CARICHE

Art. 20

Il Priore è designato dall’Assemblea Generale e nominato alla carica dall’Ordinario Diocesano per un quadriennio.

Egli è il capo della Confraternita e se ne assume la rappresentanza legale a tutti gli effetti di legge, in solido con i membri del Consiglio Direttivo

Rappresenta la Confraternita in tutte le manifestazioni pubbliche e deve dare esempio di abnegazione e di condotta irreprensibile.

Spetta al priore:

a) convocare e presiedere gli Organi Collegiali della Confraternita. avendo cura che siano eseguiti i relativi deliberati;

b) in caso di urgenza, prendere tutte le misure conservative recla­mate dal bisogno e informare tempestivamente il Consiglio Direttivo;

c) firmare la corrispondenza ufficiale, i mandati di pagamento e tutti gli atti relativi agli affari correnti;

d) curare il buon comportamento morale e religioso dei soci, intervenendo, ove ne ravvisi la opportunità e la necessità, con ammonimenti, consigli ed esortazioni;

e) tutelare, sotto la sua diretta responsabilità morale, civile e pena­le, il diritto di proprietà dei mobili e degli immobili che la Confraternita possiede e potrà possedere.

Art. 21

In caso di assenza o di temporaneo impedimento, il priore è sosti­tuito dal primo Assistente ed in assenza di questi dal secondo Assistente. In circostanze speciali, se lo richiedono gravi motivi “can. 318.C.YC.” l’Ordinario Diocesano può designare un Commissario che in suo nome diriga temporaneamente la Confraternita.

TITOLO V DISPOSIZIONE FINALE

Art. 22

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si farà riferimento alle norme generali della competente autori­tà Ecclesiastica.