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REGOLAMENTO
ART.1
La domanda di ammissione alla Confraternita deve essere presentata al priore, munita della propria firma, della dichiarazione di accettazione delle norme dello Statuto e del Regolamento. nonchè del visto del proprio Parroco.Il Consiglio Direttivo esamina la domanda e, udito il parere del Cappellano, decide in merito a voto segreto.
ART.2
I minori che chiedono di far parte della Confraternita devono presentare domanda ai sensi dell'Art. 10 dello Statuto.La domanda di ammissione, presentata al Priore, deve essere vistata dal proprio Parroco e da un confratello che presenta l'aspirante. Il Consiglio Direttivo, udito il parere del Cappellano, accoglie il minore e lo affida al Maestro dei Novizi. ,
ART.3
Il minore a compimento della maggiore età,dovrà rinnovare la domanda di ammissione con le formalità previste dall'art.I e con solo avvallo del Maestro dei Novizi.
ART.4
Dopo l'accoglimento della domanda, l'aspirante confratello dovrà espletare un periodo di prova di anni 1 sotto la vigilanza del Maestro dei Novizi, con l'obbligo di osservare tutte le regole della Confraternita. Compiuto il periodo di prova, il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti per il passaggio del "novizio" al numero dei confratelli effettivi e fissa il giorno per la cerimonia della vestizione
ART.5
La cerimonia della vestizione viene celebrata pubblicamente nella Cappella della Confraternita, in giorno festivo, con tutte le for malità e solennità del rito proprio della Confraternita. Dell'avvenuta vestizione viene presa nota in apposito Registro dei Confratelli, dal quale unicamente potrà rilevarsi l'anzianità di appartenenza nella Confraternita. Dopo la vestizione, i neo-confratelli acquistano tutti i diritti e tutti i doveri derivanti dalle norme dello Statuto e del Regolamento.
CAPO II - DIRITTI E DOVERI
ART.6
I Confratelli hanno l'obbligo di istruirsi nelle verità religiose e di praticare i doveri di buoni cristiani particolarmente:
a) partecipano attivamente a tutte le iniziative promosse dalla Confraternita, siano
esse di carattere prettamente religiose che di natura assistenziale e sociale;
b) intervengono alle catechesi tenute dal Cappellano nelle ore e nei giorni stabiliti;
e) intervengono alle funzioni religiose proprie della Confraternita, in particolare la
recita del SS. Rosario, il canto della Liturgia delle Ore e la SS. Messa, che si
tengono in ogni giorno festivo nella Cappella della Confraternita, nell'orario
fissato dal Cappellano.
d) Intervengono alle funzioni religiose promosse dalla Confraternita o alle quali la
Confraternita partecipa con le proprie insegne, sono da annoverarsi fra esse le
seguenti:
1) esercizi spirituali in preparazione del Precetto Pasquale;
2) funzioni liturgiche del Venerdì Santo
3) processione del Corpus Domini
4) processione dei Santi Protettori della Città;
5) festività della Madonna del SS. Rosario;
6) ottavario dei defunti;
7) funzioni liturgiche delle quarantore
8) funzioni liturgiche del giorno di Capodanno
ART. 7
A norma dell'art. 11 dello Statuto, le funzioni religiose che saranno celebrate a cura della Confraternità, per i vivi e i defunti, sono:
a) una Santa Messa per le Consorelle e i Confratelli, la prima domenica di ogni mese;
b) una Santa Messa in suffragio delle Consorelle e dei Confratelli defunti, l'ultima
domenica dei mese.
CAPO III -SANZIONI DISCIPLINARI
ART.8
I casi di sospensione dalla Confraternita sono previsti dall'art. 12 dello Statuto.
ART.9
II Consiglio Direttivo prende atto della sospenzione del Confratello nei casi di mancato pagamento della quota annuale e della ingiustificata assenza dalle riunioni nell'anno solare: può anche procedere, con voto unanime, alla sospensione del Confratello per giusta causa, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto. Il Confratello sospeso viene annotato in apposito registro a cura del Segretario. Avverso la delibera di sospensione può essere presentato ricorso presso l'Ordinario Diocesano.
ART.10
La sospensione determina la perdita del diritto all'elettorato attivo e passivo, la esclusione dalle assemblee, il divieto di indossare gli abiti e le insegne della Confraternita.
ART.11
Qualora il Consiglio Direttivo verifichi l'avvenuta decadenza o la insussistenza della causa di sospensione, con propria deliberazione assunta a voto unanime, reintegra il Confratello sospeso nel consenso della Confraternita.
Con la reintegra il Confratello riacquista tutti i diritti e i doveri propri del Confratello, ad esclusione dell'anzianità di appartenenza maturata.
CAPO IV - ELEZIONI DELLE CARICHE
Art.12
Le cariche elettive della Confraternita sono:
a) il priore;
b) i membri del Consiglio Direttivo;
c) due membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
Le cariche elettive hanno durata di quattro anni, con possibilità per gli eletti di essere ricandidati per un solo consecutivo quadriennio.
ART.13
Le elezioni per il rinnovo delle cariche si svolgono durante un'Assemblea Generale vicina alla scadenza del mandato, preferibilmente in prossimità delle festività dell'immacolata.
ART.14
Possono far parte della lista per le rispettive elezioni i Confratelli e le Consorelle che abbiano maturato almeno due anni di iscrizione alla Confraternita.
ART.15
L'elenco dei candidati alla carica di Priore, quello dei candidati al Consiglio Direttivo e quello dei candidati al Collegio dei Revisori dei Conti, in numero almeno doppio a quelli da eleggere, sarà redatto da una commissione di tre confratelli, di indiscussa probità ed equilibrio, indicati all'uopo dal Cappellano e ratificati dal Consiglio Direttivo uscente, i quali opereranno le scelte d'intesa con lo stesso Cappellano.
ART.16
Le liste dei candidati, sottoscritte dal Priore in carica e dal Cappellano, sono presentate per il visto di assenso all'Ordinario Diocesano e rese pubbliche almeno otto giorni prima della data fissala per le elezioni, mediante affissione nei locali della Confraternita.
I confratelli dichiarati eleggibili saranno informati a mezzo di lettera ufficiale sottoscritta dal Priore in carica e dal Cappellano.
ART.17
Durante l'Assemblea Generale, nel corso della quale si procede alle votazioni per l'elezione delle nuove cariche, il Priore in carica costituisce il seggio elettorale composto da tre Confratelli scelti fra gli aventi diritto al voto e non candidati.
ART.18
Le operazioni di voto dovranno essere garantite dal segreto e si svolgeranno senza interruzione procedendo alle votazioni per un lasso di tempo sufficiente perchè tutti gli aventi diritto presenti possano esercitare il loro diritto-dovere.
ART.19
Per le operazioni di voto non sono ammesse deleghe, è consentito esprimere, pena la nullità della scheda, una sola preferenza per i candidati alla carica di Priore e di membro del Collegio dei Revisori dei Conti e due preferenze per i candidati alla carica di membro del Consiglio Direttivo.
ART.2O
Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che, alla data di indizione delle elezioni, risultano iscritti nel registro dei Confratelli sospesi, di cui all'art. 9 del presente Regolamento.
ART.21
Si riterranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di voti. In caso di parità sarà eletto colui che risulterà piu anziano di appartenenza alla Confraternita. A tal fine farà fede solo il registro di cui all'art. 5 del presente Regolamento. In caso di ulteriore parità sarà dichiarato eletto il più anziano di età
ART.22
L'elenco dei nuovi eletti, a cura del Priore uscente, sarà presentato all'Ordinario Diocesano, il Priore eletto dall'Assemblea Generale dovrà essere confermato nella nomina dall'Ordinario Diocesano. 1 nuovi eletti prenderanno quindi possesso del loro ufficio ed entro la data del 31 dicembre si procederà al passaggio delle consegne in base agli inventari ed ai registri contabili. Il segretario avrà il compito di redigere gli appositi verbali da sottoscriversi dai componenti il Consiglio Direttivo uscente e da quello subentrante.
ART.23
Tutti gli eletti accetteranno di buon grado i compiti cui saranno chiamati e svolgeranno i loro doveri con zelo, disinteresse e senza alcuna retribuzione.
ART.24
Le schede votate, i verbali e tutti gli atti delle operazioni di voto, vistati singolarmente dai componenti il seggio elettorale, verranno conservati negli archivi della Confraternita fino alle nuove elezioni.
CAPO V -ORGANI SOCIALI
ART.25
L'Assemblea Generale può riunirsi sia in seduta ordinaria che straordinaria ed è convocata dal Priore almeno tre giorni prima mediante avviso con specificato l'ordine del giorno da consegnarsi ai Confratelli durante le funzioni domenicali; medesimo avviso dovrà essere consegnato al Cappellano e affisso nell'albo della Confraternita. L'assemblea ordinaria sarà convocata almeno due volte l'anno, preferibilmente nel mese di marzo, per t'approvazione del bilancio di previsione e nel mese di settembre per l'approvazione del bilancio consuntivo.
ART.26
L'Assemblea Generale è valida qualunque sia il numero dei convenuti. Le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. 1 voti si raccolgono per alzata di mano o, quando trattasi di questioni riguardanti persone, a scrutinio segreto.
ART.27
II Consiglio Direttivo è convocato ordinariamente dal priore o da almeno tre membri del Consiglio. Il Consiglio può deliberare con la presenza di almeno tre membri, sempre che tra essi sia compreso il priore o il primo assistente e che sia stato invitato il Cappellano. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Nel caso di parità di voti, il Priore può decidere con motivazioni palesi. Alle riunioni del consiglio, qualora il Priore non ritenga opportuno, possono essere invitati a solo titolo consuntivo, i componenti dcl Collegio dei Revisori dei Conti.
ART.28
Nella sua prima riunione il Priore nomina il Primo Assistente, il quale sostituisce a tutti gli effetti il Priore, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. li Priore assegna quindi ai Consiglieri i vari incarichi, tra i quali quel¬lo di Secondo Assistente di Maestri dei Novizi, di Segretario e di Tesoriere, nel modo che riterrà più opportuno, tenuto conto delle natu¬rali aspirazioni, tendenze e capacità di ognuno.
ART.29
Il Priore e il Segretario rappresentano la Confraternita nell'Assemblea della Federazione delle Confraternite canonicamente erette nella Diocesi di Sulmona - Valva.
ART.30
Se per dimissioni o altra causa dovesse venire a mancare qual¬cuno dei Consiglieri, viene chiamato al suo posto il primo dei non eletti.
ART.31
I verbali deliberativi dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo sono stesi dal Segretario; in caso di sua assenza, la funzione di Segretario è assunta da uno dei Consiglieri. Le deliberazioni, per essere esecutive, devono portare la firma del Priore e del Segretario ed essere vistate dal Cappellano. In caso che il Cappellano rifiuti di apporre il proprio visto, si può ricor¬rerre all'Ordinario Diocesano. _~_'
ART.32
Il Consiglio Direttivo procede annualmente con voto segreto, alla nomina degli Ufficiali Primo e Secondo Decurione. Primo e Secondo Infermiere, Sacrestano Capo, Sacrestano. Gonfaloniere e Cantore che hanno il compito di assistere e coadiuvare i membri dei Consiglio Direttivo nell'espletamento degli incarichi loro assegnaTi dal Priore.
ART.33
Al Primo Assistente è affidato l'incarico di coordinare le attivi¬tà religiose della Confraternita e come tale è il più vicino collaboratore del Cappellano.
Avrà in consegna tutto il materiale usato in occasione delle funzioni religiose, tenendo .sempre in ordine e aggiornando l'inventario di tutto ciò che si trova nella Cappella.
Vigila sulla manutenzione, la pulizia e il decoro della Cappella. Si prodiga per la migliore riuscita delle celebrazioni religiose della Confraternita. Dovrà raccogliere e versare al Tesoriere le varie offerte di culto e presentare al Consiglio Direttivo il preventivo e il consunti¬vo delle spese che riguardano la chiesa e il culto. Avrà anche il delicato compito di proporre l'applicazione delle sospensioni dei Confratelli ove ritenga ricorrano i presupposti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
E' coadiuvato nell'incarico nella organizzazione delle attività religiose dal Primo Secondo Decurione, nella manutenzione della Cappella dal Sagrestano Capo e dal Sagrestano. nelle manifetazioni religiose dal Gonfaloniere e dal Cantore.
Art.34
Al Secondo Assistente è affidato l'incarico di promuovere e coordinare le attività sociali della Confraternita. È suo compito sollecitare i confratelli all'assidua frequenza delle riunioni, organizzare attività atte a rinsaldare sempepiù i vincoli di tra tellanza, dar vita ad iniziative di operosità e solidarietà. E' coadiuvato nell'incarico dal Primo e Secondo Infermiere.
Art.35
Al Maestro dei Novizi è affidato l'incarico di indirizzare gli associati nello spirito che anima la Confraternita e richiamarli all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni, nonchè all'assidua partecipazione alle, riunioni formative e alle Sacre funzioni proprie della Confraternita.
Spetta a lui vigilare ed indirizzare il buon comportamento degli aspiranti e dei novizi ed esprimere pareri sulle domande di ammissione alla Confraternita.
Non proporrà perciò l'ammissione di un candidato se non ha la convinzione e la coscienza che il candidato abbi i requisiti di cui all'articolo 8 dello Statuto.
ART.36
Al Tesoriere è affidato l'incarico di coadiuvare il Consiglio Direttivo nella compilazione, entro il termine stabilito, del bilancio consuntivo dell'anno precedente e di quello preventivo dell'anno in corso per essere entrambi ammessi all'approvazione dell'Assemblea Generale.
E' responsabile della tenuta dei registri contabili della Confraternita ed esegue a nome ed insieme al Priore tutte le operazioni di cassa.
ART.37
Al Segretario è affidato l'incarico di curare i registri, gli schedari ed in genere tutti i carteggi amministrativi. t responsabile degli atti dell"Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, ne redige e conserva i relativi verbali, tiene il registro dei Confratelli, cura la corrispondenza e conserva l'archivio della Confraternita.
Art.38
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve accertare almeno ogni semestre, la consistenza e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Confraternita.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi menzione in apposito verbale da presentare al Consiglio Direttivo che ne prende atto e ne cura la conservazione in apposito fascicolo. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere prese a maggioranza assoluta. Il revisore dissenziente ha diritto di far riportare a verbale i motivi del proprio dissenso. I revisori sono responsabili della verità delle loro attestazioni ed hanno il dovere di conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del proprio ufficio.
ART.39
Il Cappellano è il rappresentante dell'Ordinario Diocesiano della Confraternita ed in via ordinaria è il Parroco della Parrocchia di San Giovanni Battista cui è annessa la sede della Confraternita.
Ha la cura pastorale dei Confratelli e armonizza le attività poste in essere con il progetto organico parrocchiale.
E' l'anima della Confraternita e deve quindi adoperarsi con zelo illuminato con costante attività e spirito di abnegazione per mantenerla nel suo vero spirito. sollecitando i soci a migliorare e santificare la loro vita con la preghiera e la frequenza ai sacramenti e alle sacre funzioni. Deve essere preavvertito di tutte le iniziative ed invitato a tutte le adunanze, alle quali ha il diritto di intervenire senza diritto di voto.
Curerà inoltre, le funzioni sacre proprie della Confraternita e questa, da parte sua, favorirà tale compito e contribuirà al deporre di esse.
ART.40
Qualunque modifica al presente Regolamento dovrà essere preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo della Confraternita e classificata dall'Ordinario Diocesiano.
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